PERIODICITA’ DELLE VERIFICHE

OGNI 2 ANNI: luoghi con pericolo di esplosione, luoghi a maggior rischio in caso di incendio, locali ad uso medico ed estetico, cantieri.
OGNI 5 ANNI: tutti gli altri ambienti di lavoro.

L’art. 86 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. (Testo Unico Sicurezza) ribadisce l’obbligo delle verifiche periodiche.

La mancata effettuazione delle suddette verifiche periodiche da parte del datore di lavoro può essere contestata da parte degli U.P.G. di AUSL e Direzione Provinciale del Lavoro.

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Il datore di lavoro deve provvedere alla regolare manutenzione dell’impianto elettrico e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, affidandosi a personale qualificato interno o a manutentori esterni.
La registrazione dei controlli manutentivi è obbligatoria.

Il datore di lavoro deve far eseguire inoltre le VERIFICHE PERIODICHE come da DPR 462/01 ss.mm.ii., da parte dell’AUSL/Arpa o da Organismo Abilitato.

Il Datore di Lavoro deve comunicare tempestivamente all'INAIL il nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche dell'impianto di messa a terra, dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e dell'impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione, come previsto dall'art. 7-bis c. 2 del DPR 462/01.
  
Per procedere alla comunicazione occorre utilizzare l'Applicativo INAIL Civa.
 
Le informazioni, il manuale e l’accesso al CIVA si trovano a questo link: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione.html

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

Inviare la dichiarazione di conformità all’INAIL (ex Ispesl) e all’AUSL/Arpa territorialmente competenti (oppure allo Sportello Unico per le attività produttive) entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto.
La comunicazione verso INAIL dal 27/05/2019 dovrà essere fatta tramite il loro applicativo CIVA al seguente link:   


L’impianto non può essere messo in esercizio prima dell’avvenuta omologazione (formalizzata con il rilascio della Dichiarazione di Conformità dell’installatore). L’INAIL effettua a campione la prima verifica.

Il Datore di Lavoro di comunicare tempestivamente all'INAIL il nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche dell'impianto di messa a terra, dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e dell'impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione, come previsto dall'art. 7-bis c. 2 del DPR 462/01 ss.mm.ii.  
Per procedere alla comunicazione occorre utilizzare l'Applicativo INAIL Civa. 
Le informazioni, il manuale e l’accesso al CIVA si trovano a questo link: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione.html

IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione realizzati dopo il 23/01/02, inviare la dichiarazione di conformità all’AUSL/Arpa territorialmente competente (oppure allo Sportello Unico per le attività produttive ove è stato attivato) entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto.
L’omologazione è eseguita dall’AUSL/Arpa che fanno la prima verifica.
L’impianto non può essere messo in esercizio prima dell’avvenuta verifica da parte dell’installatore e del rilascio della relativa dichiarazione di conformità.

Il Datore di Lavoro di comunicare tempestivamente all'INAIL il nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche dell'impianto di messa a terra, dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche e dell'impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione, come previsto dall'art. 7-bis c. 2 del DPR 462/01 ss.mm.ii.  
Per procedere alla comunicazione occorre utilizzare l'Applicativo INAIL Civa. 
Le informazioni, il manuale e l’accesso al CIVA si trovano a questo link: https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione.html