PERIODICITA’ DELLE VERIFICHE

OGNI 2 ANNI: luoghi con pericolo di esplosione, luoghi a maggior rischio in caso di incendio, locali ad uso medico ed estetico, cantieri.
OGNI 5 ANNI: tutti gli altri ambienti di lavoro.

L’art. 86 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. (Testo Unico Sicurezza) ribadisce l’obbligo delle verifiche periodiche.

La mancata effettuazione delle suddette verifiche periodiche da parte del datore di lavoro può essere contestata da parte degli U.P.G. di AUSL e Direzione Provinciale del Lavoro.